Il Ministero della Sanità ha emanato nuove linee di indirizzo sull’interruzione volontaria della gravidanza con metodo farmacologico, ampliando a 9 settimane il termine entro il quale è consentito assumere il farmaco abortivo e abolendo il vincolo di ricovero ospedaliero dopo l’assunzione del primo farmaco. Si domanda se tali linee non contrastino con le disposizioni della legge 194/78 e, più in generale, se siano compatibili con l’Ordinamento.
Il Legislatore del 1978, con la Legge 22 maggio 1978 n. 194 Norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza, legalizzò l’aborto espungendo dall’Ordinamento le norme penali contenute nel codice Rocco, che lo consideravano e lo punivano come delitto contro l’integrità e la sanità della stirpe, con lo scopo dichiarato di contrastare ed estirpare il fenomeno dell’aborto clandestino e di sottrarre la donna, nel momento in cui compie una scelta traumatica che potrebbe lasciare tracce dolorose per il resto della sua vita, all’illegalità di un mondo culturalmente sclerotizzato, chiuso ed arretrato.
La relazione di maggioranza che accompagnò, prima dell’approvazione, la proposta della legge 194/78 – la cui lettura serve, secondo una regola ermeneutica generale, a ricostruire la volontà del Legislatore – è chiara sul punto. Infatti, vi si legge: «La ratio della proposta di legge si muove su un piano che (…) si propone due scopi pratici: ampliare la prevenzione dell’aborto, considerato come un male evitabile, e regolamentare, per circoscriverne l’entità e i danni, la piaga dell’aborto clandestino, facendo leva sull’intervento pubblico e sulla responsabilità della donna». «Perché per l’aborto non si muoia né si soffra più, proseguono i relatori, non appare sufficiente l’abolizione delle norme penali vigenti, ma è necessario garantire, con una legge positiva, che l’interruzione della gravidanza sia eseguita da medici qualificati, in strutture sanitarie pubbliche o garantite dal controllo pubblico».
Secondo la visione del Legislatore del 1978, l’interruzione volontaria della gravidanza è un fatto che interpella la coscienza collettiva, che non può essere relegato nella sfera privata perché, in nome del principio solidaristico che permea l’intero Ordinamento, una donna che giunge ad una siffatta traumatica decisione non può essere abbandonata a se stessa, ma necessita di assistenza, cure, tutele che solo lo Stato può assicurare. «L’aborto non è per la donna un atto di libertà e non è per la collettività una soluzione per veri o presunti mali sociali, come la sovrappopolazione». L’art. 1 della legge 194/78 «non intende configurare un “diritto all’aborto” (…) afferma invece il diritto alla procreazione, il valore della maternità, il rispetto della vita; si vuole evitare che l’aborto (…) sia usato come tardivo e improprio mezzo per regolare la natalità, e si vuole consentirlo in circostanze e modalità previste dalla legge».
L’aspetto pubblicistico dell’IVG permane anche dopo la possibilità offerta dalla pillola abortiva RU486 di praticare l’interruzione della gravidanza per via farmacologica invece che chirurgica, perché è pur vero che, dal punto di vista strettamente medico, potrebbe non richiedere il ricovero in ospedale, ma non vengono meno le ragioni di assistenza, materiale e morale, e di solidarietà sociale che presiedono l’istituto dell’interruzione volontaria della gravidanza nel suo complesso.
Come è noto, l’aborto farmacologico provocato dalla pillola RU486 (Myfegine) si svolge in due fasi con la separata assunzione di due diversi farmaci, il mifepristone (la RU486 vera e propria) un antiormone che agisce bloccando gli effetti del progesterone, un ormone necessario alla prosecuzione della gravidanza, ed il misoprostolo, nelle quarantott’ore successive all’assunzione del primo farmaco, che, determinando contrazioni uterine e perdite ematiche, provoca l’espulsione dell’embrione e degli altri tessuti embrionali.
Nel foglio illustrativo della RU486 al paragrafo 5, punto 3 della spiegazione dedicata all’assunzione della compressa è specificato che
L’embrione può essere espulso entro alcune ore dopo l’assunzione dell’analogo della prostaglandina o nei giorni immediatamente successivi: Dopo l’assunzione di Myfegine avrà un sanguinamento vaginale della durata media di 12 giorni con diminuzione progressiva dell’intensità.
Con atto del 12 agosto 2020 il Ministero della Salute ha aggiornato le Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria della gravidanza con mifepristone e prostaglandine facendo propri:
- a) il parere favorevole del Consiglio Superiore di Sanità al ricorso all’interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico:
– fino a 63 giorni pari a 9 settimane compiute di età gestazionale;
– presso strutture ambulatoriali pubbliche adeguatamente attrezzate, funzionalmente collegate all’ospedale ed autorizzate dalla Regione, nonché consultori, oppure day hospital.
- b) la determina n. 865 del 12 agosto 2020 dell’Agenzia Italiana del Farmaco da cui risulta:
1. annullato il vincolo relativo all’utilizzo del farmaco Myfegine in regime di ricovero dal momento dell’assunzione del farmaco fino alla conclusione del percorso assistenziale;
2. esteso l’impiego del farmaco Myfegine dal 49° al 63° giorno di amenorrea, pari a 9 settimane compiute di età gestazionale, in associazione sequenziale con un analogo delle prostaglandine, in linea con quanto contenuto nella scheda tecnica del mifepristone approvata in sede europea.
Poiché dal testo del provvedimento del Ministero della Salute si desume che la decisione di annullare il vincolo di ricovero dal momento di assunzione del farmaco abortivo fino alla conclusione del percorso assistenziale, risulta assunta dall’Agenzia Italiana del Farmaco con la determina 865/2020, ci si chiede con quale autorità la detta Agenzia abbia potuto emettere un provvedimento, ed il Ministero della Salute farlo proprio, in palese contrasto con l’articolo 8 della legge 194/78 che prescrive che l’interruzione della gravidanza, quindi l’intero percorso abortivo, è praticata da un medico del servizio ostetrico-ginecologico presso un ospedale generale tra quelli indicati nell’articolo 20 della legge 12 febbraio 1968 n. 132, ovvero presso le altre strutture indicate nello stesso articolo.
Le linee guida o di indirizzo sono, in sé, atti che promanano dalla Pubblica Amministrazione, di cui il Ministro è l’espressione, che non hanno forza di legge né possono modificarne una precedente, non sono, per questo, vincolanti e, in campo medico, non possono limitare la discrezionalità del medico, che può discostarsene, secondo scienza e coscienza; esse si propongono di fornire una guida, per i professionisti e per i pazienti, sulla scelta di modalità assistenziali più appropriate in determinate situazioni cliniche, ma non possono limitare l’autonomia e la discrezionalità del medico curante che, altrimenti, sarebbe degradato a robot, a mero esecutore materiale di direttive altrui.
Nel caso specifico, frazionare il percorso assistenziale dell’interruzione della gravidanza, consentendo che dopo l’assunzione del farmaco abortivo il processo continui fuori dalla struttura ospedaliera ove il farmaco è stato somministrato, è contrario alla legge perché: come si è visto, è contrario al disposto dell’articolo 8 della L. 194/78; contrasta con lo spirito della Legge 194/78 che è improntata al principio solidaristico che permea il nostro Ordinamento. Abbandonare a se stessa una donna che ha assunto il farmaco abortivo, in un momento così traumatico, lasciandola nell’incertezza di quando avverrà l’espulsione dell’embrione e dell’altro materiale embrionale, di quanto dureranno i sanguinamenti vaginali, invitandola soltanto a rivolgersi prontamente al medico in caso di inconvenienti, significa privarla dell’assistenza, non solo medica, ma morale, che lo Stato si è fatto carico di garantirle nell’intero percorso assistenziale fino al completamento dell’iter abortivo.
Il malinteso di fondo è che, si ripete, l’aborto non è, per la donna, un atto di libertà, ma il male minore perché, legalizzandolo, si è inteso sottrarre la donna alla arretratezza culturale, all’ignoranza, alla barbarie della clandestinità e di questo lo Stato si è incaricato e dovrà continuare a farlo. Relegare l’aborto farmacologico alla sfera privata significa retrocedere sulla strada dell’individualismo e dell’abbandono in un momento di crisi che vedono, come scrivono i relatori della Legge 194/78, “spinte crescenti all’egoismo, alla rottura dei rapporti familiari e sociali, alla perdita di ogni speranza.
Legge 22 maggio 1978 n. 194
https://www.gazzettaufficiale.it/atto/stampa/serie_generale/originario; e in https://www.normattiva.it/atto/caricaDettaglioAtto?atto.dataPubblicazioneGazzetta=1978-05-22&atto.codiceRedazionale=078U0194&tipoDettaglio=originario&qId=3c159da3-ebd9-46ba-a7b9-9ace55e93bae&tabID=0.5812199936873519&title=Atto%20originario&bloccoAggiornamentoBreadCrumb=true [internet, 30.09.2020]
1° Relazione delle Commissioni riunite IV e XIV sulle Proposte di legge avente per oggetto l’approvazione di norme sull’aborto http://legislature.camera.it/_dati/leg07/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=1524 [internet, 30.09.2020]
2° Relazione delle Commissioni Riunite IV e XIV sulla proposta di legge avente per oggetto norme per la tutela sociale della maternità e sull’interruzione volontaria della gravidanza
http://legislature.camera.it/_dati/leg07/lavori/schedela/trovaschedacamera.asp?pdl=1524 [internet, 30.09.2020]
Foglio illustrativo: informazioni per l’utilizzatore Myfegine 200 mg/Myfegine 600 mg https://farmaci.agenziafarmaco.gov.it/aifa/servlet/PdfDownloadServlet?pdfFileName=footer_003148_038704_FI.pdf&retry=0&sys=m0b1l3 [internet, 30.09.2020]
Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifrepristone e prostaglandina approvate in data 24 giugno 2010 http://www.salute.gov.it/imgs/C_17_pubblicazioni_1302_allegato.pdf [internet, 30.09.2020]
Consiglio Superiore di Sanità, parere in data 4 agosto 2020
https://www.ordinefarmacistimo.it/files/circolari_allegati/coronavirus/12448All2.pdf [internet, 30.09.2020]
Determina Aifa del 24 novembre 2009 n. 1460
https://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2009/12/09/286/so/229/sg/pdf [internet, 30.09.2020]
Delibera del Cda Aifa in data 11 agosto 2020 n. 34
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1134592/Delibera_CDA_n._34_del_11.08.2020.pdf/2dfc2ae4-8fbf-5475-9d5c-f545f43b1e5f
Determina del direttore generale Aifa in data 12 agosto 2020 n. 865
https://www.aifa.gov.it/documents/20142/1134592/Determina_865-2020_MIFEGYNE-RU486.pdf/884172c8-8b77-d938-4eda-6f9453be323a [internet, 30.09.2020]
Circolare del Ministero della Salute 0027166-12/08/2020-DGPRE-MDS-P, avente per oggetto l’Aggiornamento delle Linee di indirizzo sulla interruzione volontaria di gravidanza con mifepristone e prostaglandine
https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/renderNormsanPdf?anno=2020&codLeg=75683&parte=1%20&serie=null [internet, 30.09.2020]
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